Articolo 79 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
Articolo 78Articolo 80
Versione
21 gennaio 1924
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Versione
1 aprile 1957
Art. 79. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3))
Entrata in vigore il 1 aprile 1957
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