Art. 9. Integrazione della disciplina amministrativa
dell'attivita' di volo 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 731 del codice della navigazione , dalla legge 2 aprile 1968, n. 518 , dalla legge 25 marzo 1985, n. 106 , e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
(( 2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o destinazione. )) 3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
dell'attivita' di volo 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 731 del codice della navigazione , dalla legge 2 aprile 1968, n. 518 , dalla legge 25 marzo 1985, n. 106 , e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
(( 2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o destinazione. )) 3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.