Articolo 10 del Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
Articolo 9 bisArticolo 10 bis
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Art. 10. Nuove norme sull'identificazione personale 1. All' articolo 349 del codice di procedura penale , dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.".
2. All' articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale , dopo le parole: "non oltre le dodici ore", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente".
3. ((All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale)) , dopo le parole: "da un imputato all'autorita' giudiziaria", sono inserite Le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini".
4. Dopo l' articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.".
4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e' sostituito dal seguente:
"Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all' articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006
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