Articolo 13 del Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
Articolo 10Articolo 14
Versione
28 luglio 2005
Art. 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo 1. All' articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale , le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni".
2. All' articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall' articolo 497-bis del codice penale .".
2. All' articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico";
b) al comma 3, le parole: "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga".
Entrata in vigore il 28 luglio 2005
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