2. All' articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall' articolo 497-bis del codice penale .".
2. All' articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico";
b) al comma 3, le parole: "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga".