Articolo 18 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291
Articolo 17Articolo 19
Versione
5 agosto 1987
Art. 18.
Rimborso spese di accesso

Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 341 per chilometro.
La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subita dalla benzina "super".
Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13.
La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Entrata in vigore il 5 agosto 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente