Articolo 12 - Accordo del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 agosto 1987
Art. 12.
Formazione delle graduatorie

Conferimento del primo incarico l'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'ordine dei medici le domande di cui all'art. 2 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvedera' su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A), parte seconda.
L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, provvedera' alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'ordine dei medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il comitato zonale per la durata di quindici giorni.
Entro quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata a.r. istanza di riesame all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie su conforme parere del comitato medesimo entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto trasmettendole quindi all'approvazione da parte della giunta al presidente della giunta regionale.
Tale provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre.
Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
L'amministrazione regionale curera' l'immediato invio del Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici e alle UU.SS.LL. sede dei comitati di cui all'art. 13.
Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'interessato, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro trenta giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi tre.
Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 18.
Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse.
Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
La mancata restituzione entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.
Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata a.r., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.
Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che, su parere del comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.
Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel comune sede del presidio della U.S.L.
Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.
Entrata in vigore il 5 agosto 1987
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