Articolo 7 del Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
Articolo 6Articolo 8
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22 luglio 2016
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30 settembre 2020
Art. 7. Accesso alle informazioni 1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:
a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;
b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento ((alla retribuzione e ai suoi)) elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;
c) procedure per sporgere denuncia, nonche' la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.
2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilita' riferiti anche alle persone con disabilita' e sono accessibili gratuitamente.
(( 2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorita' competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni. ))
Entrata in vigore il 30 settembre 2020
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