Art. 8. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dall'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.