Art. 8.
Ripartizione delle cambiali e dei titoli di credito equiparati
Nei procedimenti di ripartizione concordata o determinata dei titoli, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari partecipano con un rappresentante per ciascuna categoria eletto fra gli appartenenti alla sede cui si riferisce la ripartizione, i notai partecipano con il presidente del consiglio notarile del distretto e ciascuna azienda di credito partecipa con il dirigente avente potere di rappresentanza o con un suo delegato. Essi sono sentiti dal presidente della corte di appello o dal presidente del tribunale separatamente o congiuntamente, per iscritto o oralmente. La ripartizione concordata o determinata resta in vigore fino a quando non risultino intervenuti elementi nuovi tali da alterarne l'equilibrio.
Le aziende di credito, quando il pagamento o l'accettazione del titolo deve eseguirsi in uno dei comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all'incarico del protesto fra segretario comunale ed i pubblici ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all'ufficio giudiziario competente a disporre la ripartizione.
Le aziende di credito, in tutti i casi di indisponibilita', per qualsiasi ragione, di una delle categorie di pubblici ufficiali, possono incaricare per il protesto le altre categorie disponibili.
L'assegnazione dei titoli ai singoli soggetti nell'ambito della categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e' disciplinata dall'art. 48 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229. Sulle contestazioni decide, sentiti i rappresentanti delle parti, il capo dell'ufficio.
Il consiglio notarile nel caso in cui non si raggiunga con le aziende di credito o con talune di esse l'intesa di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge, provvede, per i settori concordati, all'approvazione di vincolanti criteri di ripartizione.
Ripartizione delle cambiali e dei titoli di credito equiparati
Nei procedimenti di ripartizione concordata o determinata dei titoli, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari partecipano con un rappresentante per ciascuna categoria eletto fra gli appartenenti alla sede cui si riferisce la ripartizione, i notai partecipano con il presidente del consiglio notarile del distretto e ciascuna azienda di credito partecipa con il dirigente avente potere di rappresentanza o con un suo delegato. Essi sono sentiti dal presidente della corte di appello o dal presidente del tribunale separatamente o congiuntamente, per iscritto o oralmente. La ripartizione concordata o determinata resta in vigore fino a quando non risultino intervenuti elementi nuovi tali da alterarne l'equilibrio.
Le aziende di credito, quando il pagamento o l'accettazione del titolo deve eseguirsi in uno dei comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all'incarico del protesto fra segretario comunale ed i pubblici ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all'ufficio giudiziario competente a disporre la ripartizione.
Le aziende di credito, in tutti i casi di indisponibilita', per qualsiasi ragione, di una delle categorie di pubblici ufficiali, possono incaricare per il protesto le altre categorie disponibili.
L'assegnazione dei titoli ai singoli soggetti nell'ambito della categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e' disciplinata dall'art. 48 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229. Sulle contestazioni decide, sentiti i rappresentanti delle parti, il capo dell'ufficio.
Il consiglio notarile nel caso in cui non si raggiunga con le aziende di credito o con talune di esse l'intesa di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge, provvede, per i settori concordati, all'approvazione di vincolanti criteri di ripartizione.