Art. 3-bis. (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive esistenti) 1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 , e' prorogato al 31 dicembre 2005."
per le strutture ricettive esistenti) 1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 , e' prorogato al 31 dicembre 2005."