Articolo 8 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 giugno 1997
Art. 8. Durata di protezione dei diritti dei produttori
di opere cinematografiche 1. Il comma 2 dell'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
" 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.".
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell' art. 78-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , inserito dall' art. 10 del decreto legislativo 18 novembre 1994, n. 685 , con le modifiche approvate dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movi mento e' titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o in diretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale temine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento".
Entrata in vigore il 14 giugno 1997
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