Articolo 3 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 giugno 1997
Art. 3. Durata di protezione delle opere cinematografiche 1. L' articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.".
Entrata in vigore il 14 giugno 1997
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