Articolo 4 del Decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20
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18 gennaio 1996
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19 marzo 1996
Art. 4. DECRETO DECADUTO;GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 86
Entrata in vigore il 19 marzo 1996
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