2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all' articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo ((, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,)) sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresi' a tutte le funzioni e attivita' della Corte dei conti, come elencate nell' articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 . Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio 2020.