Articolo 38 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
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Art. 38. (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata) 1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessita' connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonche' i relativi arretrati.(6) (9) (14) (16) (21) ((24)) 2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilita' a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.
5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all' articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarra' delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. (6) (9) (14) (16) (21) ((24)) 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dai commi 1 e 6 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 marzo 2022.
Entrata in vigore il 25 dicembre 2021
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