2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990 , si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , nonche' all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990 ;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990 .
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all' articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990 , che, ove gia' effettuate, sono cancellate.
((13)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 207) che "I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 . I protesti o le constatazioni equivalenti gia' levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' riscosso".