Articolo 23 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109
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Art. 23. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)) ((17)) ------------------ AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha disposto (con l'art. 257, comma 3) che "L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l' articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 1 luglio 2006
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