Articolo 2 del Decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 gennaio 1991
>
Versione
1 gennaio 2013
Art. 2. 1. Al fine di garantire il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale collettivo di cui all'articolo 1, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza, nonche' le aziende per i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza statale, sono autorizzate a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali di importo non superiore a quello risultante dalla ripartizione, secondo i criteri di cui all'articolo 1, del suddetto finanziamento di lire 440 miliardi, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
2. Le procedure e i criteri per la concessione dei mutui sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente