Articolo 7
Nelle obbligazioni alimentari tra collaterali e affini, il debitore puo' contestare una richiesta del creditore basandosi sul fatto che non esiste tale obbligazione secondo la legge nazionale comune oppure, in mancanza di una nazionalita' comune, secondo la legge interna della residenza abituale del debitore.
Nelle obbligazioni alimentari tra collaterali e affini, il debitore puo' contestare una richiesta del creditore basandosi sul fatto che non esiste tale obbligazione secondo la legge nazionale comune oppure, in mancanza di una nazionalita' comune, secondo la legge interna della residenza abituale del debitore.