Articolo 7 - Convenzione della Legge 24 ottobre 1980, n. 745
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 novembre 1980
Articolo 7

Nelle obbligazioni alimentari tra collaterali e affini, il debitore puo' contestare una richiesta del creditore basandosi sul fatto che non esiste tale obbligazione secondo la legge nazionale comune oppure, in mancanza di una nazionalita' comune, secondo la legge interna della residenza abituale del debitore.

Entrata in vigore il 27 novembre 1980
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