Articolo 43 del Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704
Articolo 42Articolo 44
Versione
16 luglio 1933
Art. 43.

I decreti, con i quali si concede o si nega il trattamento privilegiato, devono contenere l'esplicita menzione che fu sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, e che il provvedimento e' adottato in conformita' o in parziale o totale difformita' del parere del Comitato. Nel caso di difformita', anche parziale, e' fatta menzione dei motivi di essa.

Nei provvedimenti concessivi e' indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale la infermita' e' stata riconosciuta ascrivibile.

I provvedimenti di rigetto dell'istanza sono motivati, con una succinta esposizione in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali la concessione e' negata.
Entrata in vigore il 16 luglio 1933
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