2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attivita' svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell'attivita' svolta nei due anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, e' trasmesso al Consiglio giudiziario.
3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneita' ai fini della conferma. Il giudizio e' espresso ((a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili)) , previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresi' del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
5. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o piu' sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma.
7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
8. La procedura di conferma e' definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , come modificato dal presente decreto.
9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
10. Per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione straordinaria prevista dall'articolo 5, compongono la sezione autonoma di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneita' e' espressa, sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.