Articolo 3 del Decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24
Articolo 2Articolo 3 bis
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3 febbraio 2004
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3 aprile 2004
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23 agosto 2005
Art. 3. Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso
tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia 1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, puo' individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuita' del servizio in relazione alle difficolta' connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco ((con esclusione di quello relativo ai limiti di eta')) .
3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non puo' essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.
Entrata in vigore il 23 agosto 2005
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