Art. 2. Attivazione delle fabbriche
Il fabbricante dei sacchetti di cui al precedente art. 1 deve fare preventiva denuncia della sua attivita' all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.
La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonche' dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:
a) la ditta, la sua sede e le generalita' di chi la rappresenta legalmente;
b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova la fabbrica;
c) la descrizione delle apparecchiature della fabbrica, la potenzialita' dell'impianto compresa quella della forza motrice;
d) il processo di lavorazione;
e) la qualita' della materia prima e dei prodotti finiti ottenuti nella fabbrica;
f) la quantita' massima della materia prima che in qualsiasi momento si puo' trovare nella fabbrica;
g) la denominazione delle ditte fornitrici della materia prima.
Per le fabbriche in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro trenta giorni dalla predetta data.
Eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia devono essere comunicate, entro quindici giorni, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dove e' stata presentata la predetta denuncia.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione degli impianti della fabbrica redigendo apposito verbale e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali ed in particolare l'applicazione di misuratori contapezzi alle macchine saldatrici-tagliatrici e di strumenti idonei atti a rilevare le quantita' in ciclo.
Un esemplare della denuncia vistata dall'UTIF e copia del verbale di ricognizione degli impianti di cui al comma precedente sono consegnati al fabbricante.
Il fabbricante dei sacchetti di cui al precedente art. 1 deve fare preventiva denuncia della sua attivita' all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.
La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonche' dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:
a) la ditta, la sua sede e le generalita' di chi la rappresenta legalmente;
b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova la fabbrica;
c) la descrizione delle apparecchiature della fabbrica, la potenzialita' dell'impianto compresa quella della forza motrice;
d) il processo di lavorazione;
e) la qualita' della materia prima e dei prodotti finiti ottenuti nella fabbrica;
f) la quantita' massima della materia prima che in qualsiasi momento si puo' trovare nella fabbrica;
g) la denominazione delle ditte fornitrici della materia prima.
Per le fabbriche in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro trenta giorni dalla predetta data.
Eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia devono essere comunicate, entro quindici giorni, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dove e' stata presentata la predetta denuncia.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione degli impianti della fabbrica redigendo apposito verbale e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali ed in particolare l'applicazione di misuratori contapezzi alle macchine saldatrici-tagliatrici e di strumenti idonei atti a rilevare le quantita' in ciclo.
Un esemplare della denuncia vistata dall'UTIF e copia del verbale di ricognizione degli impianti di cui al comma precedente sono consegnati al fabbricante.