Art. 6. Verifiche e riscontri
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed almeno una volta l'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti di produzione e presso gli uffici amministrativi delle ditte fabbricanti per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici della materia prima utilizzata per la produzione dei sacchetti di plastica sia presso le ditte commerciali acquirenti o destinatarie per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed almeno una volta l'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti di produzione e presso gli uffici amministrativi delle ditte fabbricanti per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici della materia prima utilizzata per la produzione dei sacchetti di plastica sia presso le ditte commerciali acquirenti o destinatarie per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.