Articolo 6 del Decreto 3 gennaio 1989, n. 1
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 gennaio 1989
Art. 6. Verifiche e riscontri
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed almeno una volta l'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti di produzione e presso gli uffici amministrativi delle ditte fabbricanti per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici della materia prima utilizzata per la produzione dei sacchetti di plastica sia presso le ditte commerciali acquirenti o destinatarie per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1989
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