Art. 4. Accertamento e pagamento del debito d'imposta
Il fabbricante deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine, l'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale.
Dalla dichiarazione di cui al presente comma devono risultare:
a) la denominazione della ditta, sede ed il legale rappresentante;
b) ubicazione dell'impianto e l'ufficio amministrativo della ditta dove sono tenute le relative contabilita';
c) la quantita', in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta prodotta e quella giacente in magazzino alla fine del mese;
d) la quantita', in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta ceduta;
e) l'ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta;
f) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta, che deve essere allegata in copia alla dichiarazione.
Alla dichiarazione deve essere, altresi', allegato un elenco delle spedizioni effettuate nel mese contenente la denominazione delle ditte destinatarie, loro sedi ed ubicazione, la quantita' fornita e gli estremi del documento di accompagnamento o delle fatture emesse.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' della dichiarazione e provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistato e munito della data di presentazione.
L'imposta eventualmente pagata in piu' del dovuto viene accreditata alla ditta con provvedimento formale a firma del dirigente dell'UTIF da allegare alla successiva dichiarazione a scarico del relativo debito d'imposta.
Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica l'indennita' di mora del 6%, riducibile al 2%, se il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine, di cui all' art. 6 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286 , nonche' l'interesse di mora del 18% annuo previsto dall' art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 e successive modificazioni.
Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse con le norme di cui all'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43 .
Per i sacchetti di provenienza estera la sovrimposta di confine viene accertata e riscossa con le modalita' previste per i diritti di confine.
Il fabbricante deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine, l'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale.
Dalla dichiarazione di cui al presente comma devono risultare:
a) la denominazione della ditta, sede ed il legale rappresentante;
b) ubicazione dell'impianto e l'ufficio amministrativo della ditta dove sono tenute le relative contabilita';
c) la quantita', in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta prodotta e quella giacente in magazzino alla fine del mese;
d) la quantita', in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta ceduta;
e) l'ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta;
f) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta, che deve essere allegata in copia alla dichiarazione.
Alla dichiarazione deve essere, altresi', allegato un elenco delle spedizioni effettuate nel mese contenente la denominazione delle ditte destinatarie, loro sedi ed ubicazione, la quantita' fornita e gli estremi del documento di accompagnamento o delle fatture emesse.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' della dichiarazione e provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistato e munito della data di presentazione.
L'imposta eventualmente pagata in piu' del dovuto viene accreditata alla ditta con provvedimento formale a firma del dirigente dell'UTIF da allegare alla successiva dichiarazione a scarico del relativo debito d'imposta.
Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica l'indennita' di mora del 6%, riducibile al 2%, se il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine, di cui all' art. 6 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286 , nonche' l'interesse di mora del 18% annuo previsto dall' art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 e successive modificazioni.
Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse con le norme di cui all'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43 .
Per i sacchetti di provenienza estera la sovrimposta di confine viene accertata e riscossa con le modalita' previste per i diritti di confine.