Art. 1.
Il trattamento previsto dall' art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , prorogata dall' art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , nonche' quello previsto dall' art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , compete, secondo le modalita', misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966.
Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall' art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , prorogato dall' art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , e' applicato per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 .
((Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalita' delle norme vigenti.
Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale))
Il trattamento previsto dall' art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , prorogata dall' art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , nonche' quello previsto dall' art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , compete, secondo le modalita', misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966.
Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall' art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , prorogato dall' art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , e' applicato per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 .
((Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalita' delle norme vigenti.
Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale))