Art. 1.
L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , viene prorogata al ((30 settembre 1981))
La durata della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al ((30 settembre 1981))
La validita' delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, e' prorogata al ((30 settembre 1981)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1981, N. 163)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 , hanno effetto dal 1 gennaio 1981".
L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , viene prorogata al ((30 settembre 1981))
La durata della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al ((30 settembre 1981))
La validita' delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, e' prorogata al ((30 settembre 1981)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1981, N. 163)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 , hanno effetto dal 1 gennaio 1981".