Articolo 4 del Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 marzo 1981
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Versione
1 maggio 1981
Art. 4. ((La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981))
Entrata in vigore il 1 maggio 1981
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