Articolo 3 del Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
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13 maggio 2006
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30 dicembre 2007
Art. 3. Divieti di somministrazione, detenzione in azienda immissione sul
mercato e trasformazione 1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, e' vietata per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena ((, nonche' qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante)) :
a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
b) la detenzione in un'azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonche' l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente comma o nei quali e' stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5;
c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente comma, nonche' di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.
2. E' vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2007
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