Articolo 14 del Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 maggio 2006
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Versione
26 marzo 2021
Art. 14. (( (Obblighi per gli operatori). )) (( 1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 2, se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.
2. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti puo' commercializzare soltanto:
a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto del periodo di attesa prescritto e' consentito l'esclusivo invio degli animali verso altri allevamenti;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b). ))
Entrata in vigore il 26 marzo 2021
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