Articolo 1 del Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
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Art. 1. Campo d'applicazione e definizioni 1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
(( 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 , dal regolamento (UE) 2016/429 , dal regolamento (UE) 2017/625 , dal regolamento (UE) 2019/6 , dal regolamento (UE) 2019/2090 . Nel presente decreto, qualsiasi riferimento al termine «azienda», deve intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al regolamento (UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi riferito al termine: «tempo di attesa» di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 . )) 3. Si intende, inoltre per:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonche' i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonche' del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita';
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
o) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) ;
p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanita' o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;
q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)) .
Entrata in vigore il 26 marzo 2021
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