Articolo 4 del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487
Articolo 3Articolo 5
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2 dicembre 1993
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1 febbraio 1994
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8 maggio 2001
Art. 4. Statuto e regolamento di amministrazione 1. Lo statuto dell'ente e' deliberato dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competente degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'ente.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita', che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile .
3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144)) .
Entrata in vigore il 8 maggio 2001
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