Art. 8. Contratto di programma 1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attivita' e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualita' dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto e' finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonche' al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti enaloghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma e' richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma e' stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilita' dell'ente in ordine ai livelli di qualita' dei servizi, con specifico riferimento alle finalita' di parita' di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli di qualita', agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.
2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che puo' annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, puo' sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144)) .
4. Sino alla data di inizio dell'attivita' dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualita' conseguiti nella gestione dei servizi.
2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che puo' annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, puo' sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144)) .
4. Sino alla data di inizio dell'attivita' dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualita' conseguiti nella gestione dei servizi.