Articolo 7 del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487
Articolo 6Articolo 8
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2 dicembre 1993
Art. 7. Patrimonio 1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente e' costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.
2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di L. 1.287.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 e' fissato in L. 968.000 milioni.
3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 e' posto a carico del Ministero del tesoro.
5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1993
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