Articolo 3 del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 dicembre 1993
Art. 3. Organi dell'ente 1. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.
3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. E' composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 . Il presidente ed almeno uno dei membri del consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il com- penso spettante ai singoli componenti. Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1993
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