Art. 1. Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.
2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste Italiane" e' trasformato in societa' per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprieta' ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e' preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 27) che il termine di cui al presente articolo 1 comma 2 e' differito al 31 dicembre 1997 e che il predetto termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.
2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste Italiane" e' trasformato in societa' per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprieta' ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e' preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 27) che il termine di cui al presente articolo 1 comma 2 e' differito al 31 dicembre 1997 e che il predetto termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.