Articolo 5 del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 dicembre 1993
Art. 5. Controllo della Corte dei conti 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalita' previste dall' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 , e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attivita' svolte dall'ente.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente