Articolo 11 del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 dicembre 1993
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Versione
1 febbraio 1994
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Versione
8 maggio 2001
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144))
Entrata in vigore il 8 maggio 2001
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