Articolo 2 del Decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487
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Art. 2. Attivita' dell'ente 1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attivita' e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonche', fino all'adozione dei medesimi, le attivita' e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.
2. ((L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni)) con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:
a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare: ((1) per le attivita' diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilita' analitica)) per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato.
Tali remunerazioni potranno essere riviste ((, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta)) ;
b) le modalita' di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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