Articolo 1 del Decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390
Articolo 2
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29 ottobre 2001
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29 dicembre 2002
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28 febbraio 2004
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3 marzo 2005
Art. 1. 1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , protratti di due anni ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 , ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 1) che "E' differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 , convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444 , e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ".
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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