Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinemateatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell' articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attivita' di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni.
Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attivita' e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti.
Il calcolo dei posti e' effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 1.
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinemateatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell' articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attivita' di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni.
Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attivita' e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti.
Il calcolo dei posti e' effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 1.