Art. 7. Decadenze 1. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ed al comune ogni periodo di sospensione della attivita' superiore a sei mesi, specificandone il motivo. A pena di decadenza della autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla sospensione dell'attivita'.
2. La inattivita' della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza e' dichiarata, anche su istanza di terzi, dal capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed e' comunicata al comune.
2. La inattivita' della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza e' dichiarata, anche su istanza di terzi, dal capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed e' comunicata al comune.