Articolo 6 del Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72
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27 giugno 2015
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28 marzo 2019
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie.
2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ((1)) 3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , non si applica l' articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 .
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all' articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190 , 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto legislativo.
5. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l' articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l' articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e' acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell' articolo 187-septies, commi 4 , 5 , 6 , 6-bis , 6-ter , 7 , 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019 n. 63 (in G.U. 1ª 27/03/2019 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE , che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE , per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall' art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 )".
Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 , nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all' art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998 ".
Entrata in vigore il 28 marzo 2019
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