Articolo 1 del Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69
Articolo 2
Versione
14 marzo 1988
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita' previsto dall'articolo 10.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata".
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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