Articolo 6 del Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 marzo 1988
Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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