Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.