Articolo 47 - Convenzione della Legge 5 giugno 1974, n. 412
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25 settembre 1974
Articolo 47
Emendamenti

1. Ciascuna Parte potra' proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le relative motivazioni dovranno essere comunicati al Segretario generale che li comunichera' alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potra' decidere:
a) sia di convocare una conferenza, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite, per esaminare l'emendamento proposto;
b) sia di domandare alle Parti se accettano l'emendamento proposto e di invitarle eventualmente a presentare al Consiglio le loro osservazioni al riguardo.
Se un progetto di emendamento, distribuito secondo quanto previsto dal paragrafo 1, b) del presente articolo, non viene respinto da alcuna Parte entro i 18 mesi che seguono la sua comunicazione, esso entrera' immediatamente in vigore. Se tuttavia tale progetto viene respinto da una Parte, il Consiglio potra' decidere tenendo conto delle osservazioni delle Parti, se sia opportuno convocare una conferenza incaricata di esaminare il predetto emendamento.

Entrata in vigore il 25 settembre 1974