Articolo 1 del Decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672
Articolo 2
Versione
17 ottobre 1984
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Versione
16 dicembre 1984
Art. 1. 1. Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unita' sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui ali articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in corso al ((31 maggio 1984)) sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali.
(( 1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unita' sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) 2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresi' al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari ((statali)) anche a gestione diretta.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1984
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