Art. 1. 1. Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unita' sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui ali articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in corso al ((31 maggio 1984)) sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali.
(( 1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unita' sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) 2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresi' al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari ((statali)) anche a gestione diretta.
(( 1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unita' sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) 2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresi' al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari ((statali)) anche a gestione diretta.