2. Nell' articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre ((2005)) "; b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre ((2005)) ";
((b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio")) .
3. Nell' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , le parole: "entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre ((2005)) ".
4. Il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
(( 4-bis. Nell' articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi' investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali".
4-ter. Nell' articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , la parola: "quadriennale" e' soppressa ))