Articolo 5 del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
25 luglio 2003
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Versione
12 agosto 2003
Art. 5. ((Gare indette dalla Consip S.p.a.)) (( 1. All' articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,";
b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all' articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3";
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 , e successive modificazioni, e nell' articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono causa di responsabilita' personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4";
e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici".
2. All' articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nonche' gli enti privati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro,";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e' operata con il decreto di cui all' articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni".
3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo.
Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti ))
Entrata in vigore il 12 agosto 2003
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