Art. 21. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Versione
22 aprile 1943
22 aprile 1943
>
Versione
9 gennaio 1945
9 gennaio 1945
>
Versione
1 gennaio 1973
1 gennaio 1973
>
Versione
16 dicembre 2009
16 dicembre 2009
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sentenza 06/03/1996, n. 1772Provvedimento: Svolgimento del processo 1. Con decisione in data 20 marzo - 2 giugno 1992, la Commissione tributaria centrale, tra l'altro, respinse il ricorso proposto dall'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di FE avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di quella citta' che, in conformita' con la decisione della Commissione di primo grado, aveva riconosciuto la deducibilita' dal reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 1978 dei contributi corrisposti a consorzio di bonifica da ...... Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministro delle Finanze, deducendo un unico motivo di censura. Motivi della decisione 2.1 Con l'unico motivo (con cui …Leggi di più...
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- tributi erariali diretti·
- oneri deducibili·
- condizioni·
- contributi a consorzi obbligatori di bonifica·
- configurabilita'·
- determinazione dei redditi e delle perdite·
- base imponibile